Il tessuto socio-economico del nostro paese è gravemente minacciato dalle negative ripercussioni dell’emergenza da Covid 19. Le soluzioni per tentare di svincolarsi dalle drammatiche trappole disseminate dalla pandemia non sono per nulla semplici. Ma bisogna fare in fretta per evitare che la crisi sanitaria si trasformi, senza troppi indugi, in un irrimediabile catastrofe anche sotto l’aspetto economico. Il coronavirus, inoltre, ha prodotto una massiccia produzione di norme di vario contenuto. Al riguardo è interessante, soprattutto a futura memoria, ricordarsi delle considerazioni di recente evidenziate (Il Sole 24 Ore del 5 maggio) da Natalino Irti, noto e autorevole giurista, proprio alla luce delle particolari conseguenze sotto l’aspetto giuridico. Se nell'ambito del diritto pubblico le maggiori ripercussioni appaiono ben evidenti (“sospensione” - di fatto, se non di diritto - della democrazia parlamentare; uno “stato d’eccezione” che ha ristretto talune libertà moltiplicando comitati e commissari che offrono l’immagine di una poliarchia tecnocratica; un rapporto rissoso tra Stato e Regioni), è nel campo del diritto privato e, quindi fra i contratti e le obbligazioni, che la situazione si potrebbe complicare: "Il virus, raggiungendo la dimensione planetaria della pandemia, ha un carattere obiettivo e generale, che trascende il dovere di sforzo e di dirigenza esecutiva gravante sui singoli debitori. Qui vengono in rilievo i provvedimenti autoritativi, i quali hanno colpito il circuito economico produzione/scambio: divieti di circolazione di persone e cose, interruzione di trasporti pubblici e privati, recinzioni territoriali ecc. Sono tutte misure, che, oltrepassando e assorbendo la condizione individuale, determinano e costituiscono, in linea di principio, l’impossibilità della prestazione. L’art. 1218 del codice civile può trovare sicura applicazione (e già se ne fa opportuno richiamo in una norma del decreto legge dello scorso 17 marzo): dove la prestazione sia divenuta impossibile, e non sussista causa imputabile al debitore, ivi neppure sorge responsabilità. Si è sopra chiarito «in linea di principio», poiché sul creditore incombe l’onere di provare che, nonostante la eccezionale gravità della situazione complessiva, il debitore impegnando la comune dirigenza, ben avrebbe potuto eseguire la prestazione e così sottrarla al giudizio di generale impossibilità. L’impossibilità non è concetto fisico, ma giuridico, e va sempre definito e applicato nel quadro complessivo delle circostanze. Anche all’indomani dei conflitti mondiali si posero problemi identici o simili, e anche allora si discusse intorno a diritto di guerra e diritto di pace, e, di contro alla più rigida concezione della “impossibilità”, fu fatto valere l’argomento di una situazione oggettiva, trascendente l’angusta prospettiva del singolo debitore. Questi e altri rilievi suggeriscono la tesi (che vedo proposta, con altra motivazione, da giovani e valorosi colleghi, Alberto Maria Benedetti e Roberto Natoli) di un obbligo generale di rinegoziare dove sorga controversia circa la responsabilità per inadempimento o la continuità di rapporti contrattuali. Bisogna integrare o modificare il contratto mediante un altro contratto. La vecchia clausola rebus sic stantibus, maldestramente usata nella normalità dei casi, riacquista capacità di disciplina, poiché le res non stanno più come prima e dunque le parti debbono tornare a negoziare. Le controversie, che certo affioreranno intorno al contenuto “rinegoziabile”, andrebbero affidate a commissioni tecniche di arbitratori, le quali utilizzeranno parametri oggettivi di correzione per ciascun settore economico o categoria di imprese (ad esempio le “note mensili” dell’Istat). Arbitratori privati, scelti dalle parti o nominati dall’autorità giudiziaria, che perciò vedrebbe allargato il proprio compito soltanto a questo riguardo.
Il ritorno alla “normalità” suscita problemi e dubbî, che qui sono stati appena toccati".
Il ritorno alla “normalità” suscita problemi e dubbî, che qui sono stati appena toccati".
Canzone del giorno: Not Responsible (1966) - Tom Jones
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